Spett.le Struttura alberghiera e/o
extralberghiera
Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO
DEL SELF CHECK-IN
In relazione all'utilizzo di
sistemi di self check-in per le strutture extralberghiere in Italia, metodologia
che consente agli ospiti di accedere a un alloggio senza bisogno che l'host sia
presente, si tiene a precisare che questa modalità è possibile a patto che l'Host
o un delegato formale verifichi entro 24 ore dal check-in (oppure entro 6 ore
dal check-in in caso di soggiorni di 1 notte), che il documento d'identità
presentato dall'ospite sia originale e corrisponda alla persona che si
presenta, in modo da poter effettuare la registrazione sul portale Alloggiati.
Questa regola è stata introdotta
per garantire la sicurezza degli ospiti e per prevenire eventuali frodi o
attività illegali all'interno delle strutture turistiche.
L’art. 109 del TULPS (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) stabilisce infatti che:
“1. I gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini
inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma,
possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o
di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri
extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento
che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore
successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
Pertanto, un host può dare alloggio
solo a ospiti muniti di carta d’identità o passaporto e le generalità di tali
ospiti devono essere comunicate alla questura nelle modalità già descritte.
Il decreto legislativo del 7
Gennaio 2013 del ministero dell'Interno, infatti, ha reso obbligatoria la
trasmissione delle schedine degli alloggiati attraverso internet. In base a
questa normativa, tutti i gestori di strutture ricettive devono comunicare alla
Questura le generalità di tutte le persone ospitate utilizzando il sito web
apposito per gli alloggiati della questura (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/).
Nel caso in cui non vengano
rispettate le norme relative alla registrazione degli ospiti e se si omette la
registrazione stessa, si possono incorrere sanzioni penali che includono una
denuncia alla Procura della Repubblica. Le conseguenze potrebbero essere un
arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 €, con l'aggravante di una
sanzione ancora più severa in caso di recidiva. Inoltre, nel caso in cui si
violino le norme che regolamentano la schedina alloggiati, potrebbe esserci la
revoca temporanea dell'autorizzazione per svolgere l'attività ricettiva.
Si invitano, pertanto, tutti i
gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio a
rispettare la specifica normativa e adempiere ad ogni obbligo previsto per
legge.
Distinti Saluti
Il
Responsabile dell’Area
f.to Dott.ssa De Sio Roberta