Spett.le
Struttura alberghiera e/o extralberghiera
Oggetto: Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche - adempimenti e sanzioni
Gent.mo gestore,
in relazione all'oggetto
SI RENDE NOTO CHE
Come già precedentemente pubblicato, l’art. 13
ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi,
delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) del Decreto-legge
145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito a livello
nazionale il Codice Identificativo Nazionale (CIN) codice univoco per
identificare tutte le strutture ricettive e per contrastare forme irregolari di
ospitalità.
Al
fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato,
il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio
e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del Turismo, salvo
quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata,
un codice identificativo nazionale (CIN) alle:
• unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di
locazione per finalità turistiche,
• alle unità immobiliari ad uso abitativo
destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96,
• strutture turistico-ricettive alberghiere
ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca
dati.
Il
CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via
telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della
struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
Il
CIN va:
•
esposto all’esterno dello stabile;
•
indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati;
•
indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di
commercializzazione dell’attività ricettiva, compreso il portale dell’Imposta
di Soggiorno.
I
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti
che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci
ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata ad
attività ricettiva.
L’articolo
13 ter del Decreto n. 145 del 2023 ha delineato un nuovo e specifico sistema
sanzionatorio per i titolari di strutture ricettive alberghiere o
extra-alberghiere e per i soggetti che propongono o affittano per finalità
turistica e per brevi periodi unità immobiliari o anche singole stanze e che
sono chiamati a ottenere il CIN, così come recepito nel nuovo Regolamento dell’Imposta
di Soggiorno in corso di approvazione.
-
La mancata
richiesta del CIN comporterà l’applicazione di una sanzione che va da 800 a
8.000 euro, in base alla dimensione della struttura, da parte dell’Ufficio
SUAP;
-
La mancata indicazione
del CIN negli annunci, compreso il portale dell’Imposta di Soggiorno, comporterà
l’applicazione di una sanzione pari a 1.000 euro, ovvero il doppio del minimo,
da parte dell’Ufficio Tributi;
-
La mancata esposizione
del CIN presso la struttura, ovvero all’esterno della stessa, oggetto di
ispezione da parte del Comando di Polizia locale, prevede l’applicazione della
sanzione da 500 a 5.000 euro.
Pertanto,
si invitano gli operatori ad ottemperare alle previsioni legislative e
regolamentari onde incorrere in sanzioni.
Si
rammenta, tuttavia, che il CIN può essere richiesto solo se si è già in
possesso del CUSR.
I
titolari di strutture in possesso del CUSR potranno quindi accedere alla BDSR
dal sito del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ tramite
SPID o CIE, e digitando il CUSR potranno visualizzare le proprie strutture e
otterranno dall’ente competente la ricodificazione in CIN del codice regionale
a suo tempo assegnato.
È
IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE NON SARA’ IL SUAP NE’ IL COMUNE A RILASCIARE IL
CODICE CIN.
Tanto
si doveva,
Il Responsabile dell’Imposta
f.to Dott.ssa Roberta De Sio