Cin affitti brevi

Dal 2° gennaio 2025,
il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture ricettive e gli
immobili destinati agli affitti brevi è diventato effettivamente obbligatorio.
Infatti, a partire dal 1 gennaio gli inadempienti rispetto all’obbligo di CIN
saranno passibili di sanzioni.
L’assegnazione del CIN è
finalizzato a garantire trasparenza e combattere l’evasione fiscale in
un settore come quello delle locazioni in cui il nero rappresenta une fetta
davvero rilevante degli affari.
L’obbligo di CIN per le
strutture ricettive e gli affitti brevi
Prima di tutto è utile richiamare
i soggetti tenuti a dotarsi di CIN. Tale obbligo è stato introdotto con
l’art.13-ter del DL 145/2023.
L’obbligo di CIN riguarda i
seguenti soggetti:
- i titolari o gestori delle strutture
turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai
sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo
destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo
destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La richiesta del CIN avviene
tramite la piattaforma BDSR.
Il codice identificativo deve
essere indicato sia negli annunci pubblicitari della struttura ricettiva o
della casa, ma anche all’esterno dello stabile in cui è collocato
l’appartamento o la struttura ricettiva.
La misura ha l’obiettivo di:
contrastare l’evasione fiscale e il lavoro sommerso nel settore turistico;
garantire maggiore trasparenza per i consumatori; facilitare i controlli sulle
attività ricettive.
Cin affitti brevi. Sanzioni
dal 2 gennaio (da 4.000 a 8.000 euro)
Al 1° gennaio è scaduta la
proroga per ottenere il CIN affitti brevi. Di conseguenza, gli
inadempienti potranno essere sanzionati.
Nello specifico, sulle sanzioni,
, l’art. 13-ter sopra citato prevede che:
Il titolare di una struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque
propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive
di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in
relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata
esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti
obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in
relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna
struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e
con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Dunque:
- la messa in locazione di un
immobile/struttura sprovvisto di CIN è punita con la sanzione
pecuniaria da euro 800 a euro 8.000;
- la mancata esposizione del CIN all’esterno
della struttura o nell’annuncio pubblicitario sconta invece la
sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
Sanzioni per chi non espone il
CIN
In base a quanto detto fin qui
non è punita solo la mancata richiesta del CIN ma anche la sua mancata
esposizione.
Il comma 6, art. 13-ter del D.L.
n. 145/2023 infatti stabilisce che chi concede in locazione breve o per
finalità turistiche un’unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione di
essa, è obbligato:
- ad esporre il CIN (Codice
Identificativo Nazionale)
- all’esterno dello stabile in cui si
trova l’appartamento.
Questo obbligo si applica anche
ai titolari di strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che
extralberghiere. Tuttavia, nel rispetto dell’esposizione del CIN, è necessario
attenersi ad eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
Inoltre, il CIN deve essere
indicato in tutti gli annunci pubblicitari, ovunque pubblicati e comunicati.
Anche i portali telematici come
Airbnb e gli altri intermediari immobiliari sono obbligati ad indicare il CIN
negli annunci relativi alle unità immobiliari destinate alla locazione breve o
finalità turistiche, così come per le strutture turistico-ricettive alberghiere
o extralberghiere.
Il Cin dovrà essere esposto anche
in dichiarazione dei redditi. Questa è una novità della
L.n°207/2024, Legge di bilancio 2025 che approfondiremo in un altro articolo
specifico.
Conclusioni
Il CIN per affitti brevi
rappresenta un importante passo avanti per la regolamentazione del settore
turistico, ma richiede un adeguamento puntuale da parte degli operatori. Ora
che il termine del 1° gennaio 2025 è scaduto, chi non si è adeguato rischia sanzioni
significative.
È quindi fondamentale per tutti i
gestori e proprietari verificare di essere in regola, evitando così non solo le
multe, ma anche la rimozione degli annunci pubblicitari irregolari.
Riassumendo…
- Obbligo di CIN: dal 2 gennaio 2025, è obbligatorio
per affitti brevi e strutture ricettive.
- Soggetti interessati: coinvolti gestori, locatori
turistici e portali online come Airbnb.
- Esposizione obbligatoria: il CIN deve essere
esposto all’esterno e negli annunci pubblicitari.
- Sanzioni: da 800 a 8.000 euro per mancata richiesta
e da 500 a 5.000 euro per mancata esposizione o indicazione.
- Nuovo obbligo: dal 2025, il CIN sarà richiesto
anche in dichiarazione dei redditi.