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27 Gen 2025

Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche

Adempimenti relativi al Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche

Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche

Spett.le
Struttura alberghiera e/o extralberghiera

 


Oggetto: Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche - adempimenti e sanzioni

 

Gent.mo gestore,
in relazione all'oggetto

SI RENDE NOTO CHE 

 

Come già precedentemente pubblicato, l’art. 13 ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) del Decreto-legge 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito a livello nazionale il Codice Identificativo Nazionale (CIN) codice univoco per identificare tutte le strutture ricettive e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

 

Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del Turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle:

 

•           unità immobiliari ad   uso abitativo destinate a contratti   di   locazione   per   finalità turistiche,

•           alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

•           strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

 

Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

 

Il CIN va:

• esposto all’esterno dello stabile;

• indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati;

• indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva, compreso il portale dell’Imposta di Soggiorno.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata ad attività ricettiva.

 

L’articolo 13 ter del Decreto n. 145 del 2023 ha delineato un nuovo e specifico sistema sanzionatorio per i titolari di strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere e per i soggetti che propongono o affittano per finalità turistica e per brevi periodi unità immobiliari o anche singole stanze e che sono chiamati a ottenere il CIN, così come recepito nel nuovo Regolamento dell’Imposta di Soggiorno in corso di approvazione.

 

-          La mancata richiesta del CIN comporterà l’applicazione di una sanzione che va da 800 a 8.000 euro, in base alla dimensione della struttura, da parte dell’Ufficio SUAP;

 

-          La mancata indicazione del CIN negli annunci, compreso il portale dell’Imposta di Soggiorno, comporterà l’applicazione di una sanzione pari a 1.000 euro, ovvero il doppio del minimo, da parte dell’Ufficio Tributi;

 

-          La mancata esposizione del CIN presso la struttura, ovvero all’esterno della stessa, oggetto di ispezione da parte del Comando di Polizia locale, prevede l’applicazione della sanzione da 500 a 5.000 euro.

 

Pertanto, si invitano gli operatori ad ottemperare alle previsioni legislative e regolamentari onde incorrere in sanzioni.

 

Si rammenta, tuttavia, che il CIN può essere richiesto solo se si è già in possesso del CUSR.

I titolari di strutture in possesso del CUSR potranno quindi accedere alla BDSR dal sito del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ tramite SPID o CIE, e digitando il CUSR potranno visualizzare le proprie strutture e otterranno dall’ente competente la ricodificazione in CIN del codice regionale a suo tempo assegnato.

 

È IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE NON SARA’ IL SUAP NE’ IL COMUNE A RILASCIARE IL CODICE CIN.

 

Tanto si doveva,

 

 

Il Responsabile dell’Imposta
f.to Dott.ssa Roberta De Sio