Spett.le
Struttura alberghiera e/o extralberghiera
Oggetto: INTRODUZIONE OBBLIGO
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
Gent.mo gestore,
in relazione all'oggetto
SI RENDE NOTO CHE
È stata pubblicata sulla GU n. 293 del 16 dicembre la
legge n. 191 di conversione del DL n 145/2023 collegato alla legge di bilancio
2024, che ha previsto l’introduzione di un codice identificativo nazionale, CIN,
per locazioni turistiche, locazioni brevi ed attività turistico ricettive.
Il codice verrà rilasciato dal Ministero del
Turismo tramite una procedura automatizzata, previa presentazione di una
dichiarazione sostitutiva da parte del locatore ovvero del soggetto titolare
della struttura turistico-ricettiva recante i dati catastali dell’unità
immobiliare e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale,
l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. Il codice
identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi a
una banca dati nazionale di tutte le strutture turistiche presenti sul
territorio italiano di prossima istituzione.
Nel caso in cui l’unità sia già dotata di uno
specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente
(Regione oppure Provincia autonoma) sarà tenuto all’automatica ri-codificazione
dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso
alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Il nuovo codice sostituirà
quindi i vecchi codici regionali ed alimenterà una banca dati nazionale degli
immobili in affitto.
Si prevedono inoltre degli obblighi quali:
-
l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile,
assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
-
la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato
e comunicato.
L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista
anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e
per quelli che gestiscono portali telematici.
Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta del
codice identificativo nazionale e della sua esposizione saranno previste
sanzioni particolarmente elevate. Si tratta delle seguenti:
-
i locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione
pecuniaria da 800 a 8.000 euro;
-
la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti
obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;
-
per i gestori di strutture senza i requisiti di
sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;
-
chi affitta più di quattro immobili senza aver
presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischia sanzioni da
2.000 a 10.000 euro.
Per
ogni richiesta o delucidazione in merito si prega di rivolgersi esclusivamente
al Ministero del Turismo o alla Guardia di Finanza.
Tanto
si doveva
Cordiali saluti.
f.to Dott.ssa Roberta De Sio