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21 Dic 2023

INTRODUZIONE OBBLIGO CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

INTRODUZIONE OBBLIGO CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

INTRODUZIONE OBBLIGO CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

 

 

                                                                                  Spett.le

Struttura alberghiera e/o extralberghiera

  

  

Oggetto: INTRODUZIONE OBBLIGO CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

 


Gent.mo gestore,

in relazione all'oggetto 


                                                                                   SI RENDE NOTO CHE

 

È stata pubblicata sulla GU n. 293 del 16 dicembre la legge n. 191 di conversione del DL n 145/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, che ha previsto l’introduzione di un codice identificativo nazionale, CIN, per locazioni turistiche, locazioni brevi ed attività turistico ricettive.

 

Il codice verrà rilasciato dal Ministero del Turismo tramite una procedura automatizzata, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva recante i dati catastali dell’unità immobiliare e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi a una banca dati nazionale di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano di prossima istituzione.

 

Nel caso in cui l’unità sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) sarà tenuto all’automatica ri-codificazione dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Il nuovo codice sostituirà quindi i vecchi codici regionali ed alimenterà una banca dati nazionale degli immobili in affitto.

 

Si prevedono inoltre degli obblighi quali:

 

-          l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,

-          la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

 

L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

 

Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta del codice identificativo nazionale e della sua esposizione saranno previste sanzioni particolarmente elevate. Si tratta delle seguenti:

 

-          i locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro;

-          la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;

-          per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;

-          chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischia sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.

 

Per ogni richiesta o delucidazione in merito si prega di rivolgersi esclusivamente al Ministero del Turismo o alla Guardia di Finanza.

 

Tanto si doveva


Cordiali saluti.  

                                                                              
                                                                                                         
                                                                                                         

Il Responsabile dell’Area

                                                                                                         f.to Dott.ssa Roberta De Sio